Art. 52.
(Impiego della forza fisica).

      1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per impedire atti di violenza o tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
      2. La forza impiegata deve essere proporzionata alla attività violenta che è necessario reprimere e non deve essere accompagnata o seguita da atti aventi finalità punitive, intimidatorie e comunque degradanti. Quando sia necessario, possono essere usate manette durante l'intervento e per il tempo strettamente successivo allo stesso.
      3. Il personale che, per qualsiasi motivo, ha fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne, con apposito verbale dell'accaduto, al direttore dell'istituto, il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Il verbale è trasmesso immediatamente al magistrato di sorveglianza
      4. Gli agenti in servizio all'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò è ordinato dal direttore.